La nostra “irrequieta” scuola
Editoriale a cura di Vittorio Venuti
Ad ogni cambio della guardia, in quel di Viale Trastevere 76/A in Roma, accade che tutto il prima di una nuova legislatura venga rimesso in discussione, seppure senza controparte che non sia della stessa parte. Senz’altro ci sono ragioni a sostegno, però conveniamo sul fatto che bisognerebbe chiederlo … all’interessata, a chi nella scuola vive. Ogni nuova idea che si riversi sulla scuola determina uno “sbancamento”, quando poi le idee figliano altre idee, beh! Allora si rischia lo sbandamento e una correzione di rotta verso una nuova destinazione, che si coglie “tra le righe” ma che resta un po’ avvolta nella nebbia, perché si sa già che quel che si sta delineando rischia fortemente di saltare col prossimo cambio di guardia (sarà il complesso di Penelope?).
Altra cosa sarebbe se, anziché limitarsi a estemporaneità, per quanto prodotte da autorevoli personaggi, si mettesse mano a rivedere i nodi strutturali del sistema scuola per darle più respiro e fondare una nuova consapevolezza di sé e del ruolo che è chiamata a svolgere, una scuola che riesca a seguire e valorizzare gli alunni in tutti gli steps che compongono l’intero loro percorso scolastico.
Un po’ alla volta il ministro sta presentando la riforma che ha in mente, frutto evidente di una riflessione critica su una idea di scuola che viene reputata come deviata su un binario morto per contrapporre una scuola che è “ritorno al futuro”. Comunque, al momento siamo davanti a proposte, ma buonsenso vuole che si aspetti che vengano definite, cucite insieme e poi ancora ridefinite.
Non ho apprezzato l’intensa, scomposta e irriverente critica che ha accolto la proposta di ulteriori “Indicazioni Nazionali” solo sulla base di qualche intervista del Ministro. Sono state presentate delle punte di argomenti, ma non sono gli argomenti. Quindi, personalmente mi astengo dal commentare e attendo. Certo, però, che chiamare in ballo Antonio Gramsci per la proposta del ritorno del latino, mi sembra azzardata, forse anche un po’ fuori luogo.
In questo numero:
Pietro Netti pone alla nostra attenzione “La regolamentazione dell’utilizzo del cellulare in classe e le problematiche ad essa connesse”, una questione intorno alla quale si sono accese discussioni e dibattiti che, però, non hanno condotto ad una chiara definizione dei comportamenti. Netti fa chiarezza sull’argomento e prospetta uno schema di regolamento che le scuole possono adattare ed un secondo schema di sanzioni disciplinari in caso di violazioni di utilizzo del cellulare a scuola, secondo quanto indicato nello Statuto delle studentesse e degli studenti oltre che nella circolare MPI n. 30 del 2007.
Tullio Faia riprende il discorso già avviato nel n.1/25 di Dirigere la scuola e propone la seconda parte de “La gestione del Piano Educativo Individualizzato: ruoli e funzioni”, in particolare soffermandosi sui compiti degli insegnanti di classe rispetto all’inclusione degli alunni con disabilità, opportunamente richiamando la C.M. 03/09/1985 n. 250, che chiaramente attribuiva la responsabilità all’insegnante o agli insegnanti di classe e alla comunità scolastica nel suo insieme. Non vengono tralasciate le diverse competenze dei collaboratori scolastici, come già definite dal CCNL, autorizzandone la partecipazione alle riunioni del GLO qualora coadiuvanti nell’assistenza di base. Si dà spazio anche al ruolo degli enti locali.
Stefano Callà tratta della “Sindacabilità dei criteri fissati dal consiglio d’istituto per decidere la priorità nell’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni”, specificamente riferendosi alla richiesta di accesso alla visione delle graduatorie e degli elenchi degli alunni non ammessi. Da qui la necessità di evidenziare alcune considerazioni generali sulla normativa di riferimento. Si rileva che la richiesta di accesso alla visione delle graduatorie di iscrizione e degli elenchi degli alunni la cui domanda di ammissione non è stata accolta, comporta anche la possibilità di visionare i dati degli altri nominativi, perché la tutela della riservatezza non può arrivare a precludere il diritto del candidato alla verifica di una generale ed uniforme applicazione dei criteri fissati per la valutazione.
Antonietta Di Martino evidenzia “Il rapporto tra datore di lavoro e medico competente, tra responsabilità e obbligo di vigilanza”. L’argomento trova il proprio riferimento nel disposto del sistema prevenzionistico che, non solo assegna al datore di lavoro/dirigente scolastico una serie di adempimenti finalizzati a istituire un sistema di gestione permanente e organico delle condizioni di salute e sicurezza, ma gli impone anche di vigilare sugli obblighi di altre figure, ai sensi dell’art. 18 c. 3 – bis, in modo da garantire adeguate tutela e protezione ai lavoratori e a tutti i soggetti che frequentano l’ambiente scolastico.
Filippo Sturaro riflette su “PCTO ed Esami di Stato per l’a.s. 2024/2025: le novità del D.M. n. 226/2024”. Si rileva che la nota in questione ha mantenuto nella sostanza il tradizionale impianto, comprensivo anche del prospetto riepilogativo dei termini di presentazione della domanda, articolato a seconda della tipologia dei soggetti interessati, candidati interni o esterni, e dei destinatati della stessa. Si rileva, però, un’importante variazione rispetto alla precedente annualità riguardante i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), che, a conclusione del regime derogatorio, diventano requisito di ammissione all’esame di Stato: lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per i candidati interni e lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e/o di attività assimilabili ai PCTO per i candidati esterni.
Marta Brentan richiama l’attenzione su “Gli incarichi aggiuntivi che devono e/o possono svolgere i dirigenti scolastici”, un lungo ed articolato contributo nel quale la disciplina di merito è extrapolata dalle norme emanate con i vari CCNL che si sono susseguiti nel tempo, a partire da quella che viene intercettata come norma di riferimento: l’art. 19 del CCNL dell’Area V dell’11/4/2006 e successivamente modificato per quanto attiene i primi quattro commi dell’art. 10 del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, e da ultimo dall’art.4, comma 2 del CCNI 1 agosto 2023, in cui si dispone che a decorrere dal 1/9/2023 i compensi vengono corrisposti direttamente al dirigente scolastico per l’80% del loro ammontare e per il restante 20% versati da parte dell’ente committente (l’istituzione scolastica) direttamente al Fondo nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, e non più ai fondi regionali.
Stefano Stefanel nel suo pezzo “Lo staff del dirigente scolastico: una questione mal posta” confutando un precedente articolo scritto da Anna Armone (“Il processo di definizione dello staff dirigenziale”, pubblicato su Dirigere la scuola n° 9, settembre 2024) , sviluppa un’analisi di come dovrebbe essere strutturato uno “staff “ per renderlo funzionale alle esigenze organizzative di un istituto scolastico considerate le sue peculiari caratteristiche. A suo giudizio il Dirigente presidia un’organizzazione che sta dentro la società della conoscenza e che in quella società organizza la scuola per dare supporto alla formazione degli studenti e al loro successo formativo, per cui il suo ruolo non può essere rilegato al solo miglioramento efficientistico della burocrazia.
Vittorio Venuti, per Psicologia della gestione, si concentra su una questione che, nonostante l’importanza, non sempre viene intesa come dovrebbe esserlo: “La Continuità (troppo spesso) trascurata”. Riflettendo sui numeri dell’abbandono scolastico, ci si dovrebbe interrogare sull’eventuale complicità della scuola stessa e delle disposizioni che la governano; complicità che, almeno in parte, possiamo rilevare nella poca attenzione che viene data alla continuità tra i vari ordini di scuola, la cui realizzazione resta per lo più a livello di intenzione, non essendo realmente esplicitato a cosa debba riferirsi e come possa essere realizzata. Di certo, non si può immaginare che un bambino/alunno trascorra così gran parte della sua vita nella scuola senza un accompagnamento nei vari step del percorso: ma, allo stesso modo, non si può immaginare che non venga riscontrato per le sue personali peculiarità, per come è secondo se stesso, per la sua disposizione all’apprendimento, per come esercita le proprie funzioni cognitive.
Stefano Callà per la rubrica i casi della scuola propone una questione che riguarda l’obbligo della ripetizione o meno dell’anno di prova per la conferma in ruolo da parte di una docente che in precedenza aveva già superato la prova nello stesso ruolo ma con atto di assunzione che in seguito è stato dichiarato illegittimo.
Valentino Donà, per Sportello Assicurativo, presenta il caso della “Studentessa violentata durante un viaggio di istruzione in crociera: profili legali e assicurativi”, esperienza da incubo per una studentessa di 18 anni che, in viaggio per una breve crociera nel Mediterraneo, durante una sosta a Marsiglia, avrebbe fatto conoscenza di un ragazzo francese e la sera stessa sarebbe entrata nella sua cabina. Poco dopo si sarebbero introdotti altri due giovani e un ragazzo minorenne. In quel momento si sarebbe consumata la violenza sessuale. Al di là del prosieguo in aula di tribunale, vale la pena evidenziare la responsabilità dei docenti accompagnatori. Dal punto di vista assicurativo, cosa prevede la polizza?