La congruità dei contenuti del bando di concorso con l’effettivo ruolo esercitato dal Dirigente Scolastico
Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile
Una tornata concorsuale è partita e porterà all’immissione nel sistema scolastico di nuovi dirigenti. Come al solito lo sguardo è fisso sul programma d’esame, oramai quasi immutato da diverse tornate concorsuali. E, come sempre, ci si domanda se davvero corrisponda alla figura dirigenziale delineata dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001 la figura rappresentata nel bando.
È difficile ricostruire l’idea che l’amministrazione ha di questa figura a fronte di due fattori determinanti: l’organizzazione amministrativo-istituzionale del sistema scolastico e l’organizzazione interna dell’istituzione scolastica.
Partiamo dall’analisi della normativa vigente in materia di dirigenza pubblica che permette di enucleare tre prerogative del dirigente pubblico: la gestione delle risorse umane, l’organizzazione degli uffici, il ‘dovere-potere’ disciplinare. La prima prerogativa è affermata, chiaramente, dall’articolo 4 d.lgs. n. 165 del 2001, attraverso la distinzione tra indirizzo e gestione, affidando l’uno agli organi di vertice (comma 1), l’altra ai dirigenti (comma 2), ai quali, infatti, “spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”. Gli stessi dirigenti sono, quindi, “responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. Tra gli atti di gestione, quelli relativi alle risorse umane sono adottati, altrettanto come noto, nell’esercizio del potere di organizzazione, attribuito ai dirigenti sempre in via esclusiva dall’articolo 5 d.lgs. n. 165 del 2001, con specifico riferimento alla capacità e ai poteri del privato datore di lavoro per ciò che concerne l’organizzazione degli uffici e la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli stessi, ivi inclusa l’adozione delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità.
Rispetto a tale descrizione del dirigente pubblico, quella del dirigente scolastico va calata nel modello organizzativo della scuola che non si riconosce nell’assetto dualistico della distinzione tra l’organo politico e l’organo di gestione (il Ministro è lontano e il consiglio di istituto solo latamente svolge funzioni di indirizzo).
In relazione alla seconda prerogativa del dirigente pubblico, l’organizzazione degli uffici, vanno richiamate le disposizioni dettate dall’articolo 3 d.lgs. n. 150 del 2009, relative alla misurazione e alla valutazione della performance, volte, entrambe, “al miglioramento della qualità dei servizi offerti (…), nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati (…) e delle risorse impiegate per il loro perseguimento” (comma 1). Peraltro, misurazione e valutazione della performance rilevano “ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali” (comma 5), così come la valutazione negativa della performance stessa rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale (comma 5-bis).
E qui il discostamento tra il dirigente pubblico e il dirigente scolastico è enorme. La performance nella scuola non è prevista, anche se primi accenni si riscontrano nel CCNL relativamente al personale ATA. Per i docenti il fallimento della valutazione è stato dovuto all’inconsistenza di un sistema che non poggia sulla chiarezza dei poteri dirigenziali e dello status del docente.
Sempre, nell’organizzazione degli uffici, i dirigenti pubblici non devono tener conto della sola performance ma anche della trasparenza dell’attività amministrativa, la quale costituisce: a) “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” ai sensi dell’articolo 117 comma 2, lett. m) cost. (articolo 1 comma 15 l. 6 novembre 2012, n. 190); nonché, nella sua promozione, b) “obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Ecco, relativamente a questa partita il dirigente scolastico si allinea agli altri dirigenti pubblici con un dispendio irragionevole di energie. Sarebbe bastato organizzare la gestione della trasparenza a livello di USR, lasciando alle scuole l’incombenza della trasmissione dei dati.
La medesima rilevanza deve essere attribuita, nell’esercizio della prerogativa dirigenziale di organizzazione degli uffici, alla prevenzione della corruzione, secondo le relative disposizioni di legge, le quali costituiscono “diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione (articolo 1 comma 59 l. 6 novembre 2012, n. 190). E qui ci si chiede come mai nella scuola il rischio corruzione travalica l’ambito gestionale invadendo l’attività didattica. Nessuno ha sollevato il pericolo di sostenere che, ad esempio, la valutazione degli apprendimenti è a rischio corruzione!
La terza prerogativa dirigenziale riguarda l’esercizio del ‘dovere-potere’ disciplinare che trova la sua più significativa espressione nella qualificazione delle disposizioni che lo regolano “quali norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”, la violazione dolosa o colposa delle quali “costituisce [a sua volta] illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”, ovvero, per quanto qui rileva, i dirigenti (articolo 55 comma 1 d.lgs. n. 165 del 2001). Già la semplice enunciazione delle prerogative lascia intuire la complessità del ruolo e la rilevanza dell’adeguatezza professionale necessaria a svolgerlo in maniera efficace ed efficiente.
Anche qui il dirigente scolastico è stato posto in una situazione diversa rispetto agli altri dirigenti pubblici nel corpo dell’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001. Da una parte ha la competenza disciplinare fino alla sanzione di 10 giorni con sospensione dello stipendio, ma dall’altra non può esercitarla nei confronti dei docenti poiché nel Testo unico del 1997 tale sanzione non è prevista.
Però vorrei, prima di trarre una conclusione, comparare il programma d’esame per dirigenti pubblici con quello per dirigenti scolastici. Il programma d’esame dell’ultimo concorso per dirigenti di varie amministrazioni bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (presso la quale, peraltro, ho lavorato per circa 30 anni…) prevede le seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione europea, economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico e innovazione digitale, analisi delle politiche pubbliche, lingua inglese. Il Regolamento del MIM prevede un elenco di otto ambiti disciplinari, molto articolati e analitici che comprendono discipline di settore, ma anche materie generaliste, quali il diritto amministrativo, civile e penale. Certamente gli aspiranti al concorso della SNA hanno già una formazione di base di tipo giuridico, mentre per i docenti aspiranti al concorso per dirigente scolastico non hanno, se non in pochi casi, una formazione giuridica di base. Può una selezione anticipare totalmente il contenuto della futura funzione? Non sarebbe più semplice intervenire sull’assetto istituzionale della scuola togliendola da quell’art. 1, comma due del d.lgs. 165/2001 e ripristinare un disegno regionale, l’USR, che assume su di sé gran parte degli adempimenti amministrativi lasciando che la scuola si occupi, appunto, di scuola?
E veniamo a questo primo numero del 2024. Iniziamo con Mariagrazia Accorsi che offre ai lettori un’accurata riflessione su una serie di disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che hanno suscitato un nuovo diffuso interesse verso la Scuola, sollecitando pareri e interpretazioni differenti, osservazioni di merito, plausi ma anche critiche e preoccupazioni. L’autrice mette in evidenza le implicazioni e gli impatti esercitati sui curricoli da parte dei vari nuovi segmenti educativi, l’educazione civica, le discipline stem, l’educazione alle relazioni. Ma vengono anche toccati i temi funzionali a tutto questo, la valutazione, le metodologie didattiche, la formazione dei docenti, l’alleanza con le famiglie.
Il secondo autore, Mario Maviglia, inizia un percorso ricognitivo sull’identità e la funzione ispettiva. In questa prima parte analizza il comportamento ispettivo, considerando, in particolare, l’attività caratterizzata dalla formalizzazione dei processi, utilizzando una discrezionalità di tipo tecnico. Vengono richiamati i criteri guida dell’azione ispettiva rinvenibili appunto nell’imparzialità e autonomia di giudizio. Ed è davvero illuminante la riflessione sulla visibilità esterna della funzione, limitata dall’esigenza, tutta condivisibile, della discrezionalità dell’agire sottotraccia.
Renato Loiero fa una rappresentazione tecnica della spesa per l’istruzione compresa nel bilancio dello Stato 2024. L’autore mette in evidenza i fondi già in essere nel Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e nell’Agenda Sud. Viene in evidenza l’incremento di spesa per la formazione obbligatoria del personale, punto strategico per l’efficientamento dell’intero sistema.
Francesca Rescigno, sulla scia del film “C’è ancora donai”, ripercorre la lunga strada della cittadinanza politica femminile, un contributo destinato agli Scritti in onore di Roberto Nania. Non si tratta di un semplice resoconto storico, ma di un’analisi approfondita dello scontro politico e giudiziario che si accese quando, nel nuovo Regno unitario, un gruppo di donne lombarde chiese in un documento del marzo 1861 di estendere a tutte le italiane il diritto di voto, di cui esse già godevano insieme alle donne toscane e venete, secondo quanto previsto dai codici dell’Impero austriaco. Un articolo sicuramente di grande pregio didattico ed educativo.
Mario Ricciardi analizza il rapporto tra la contrattazione e gli organi collegiali della scuola, partendo dalle vicende della contrattazione nell’ultimo quarto di secolo, negli anni successivi, cioè, a due importanti riforme che hanno caratterizzato la fine del secolo scorso, la riforma del lavoro pubblico nota come riforma Bassanini e l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica. L’analisi coinvolge gli atteggiamenti sociali che hanno accompagnato queste vicende e che trovano fondamento nell’abbandono della fiducia nelle istituzioni e nella politica.
Carmen Iuvone analizza il tema della digitalizzazione dei contratti pubblici, così come prevista dal d.lgs. 36/2023. L’autrice mette in evidenza le finalità inerenti allo svolgimento dell’attività negoziale e l’apporto determinante al processo di trasparenza dell’attività amministrativa. Richiamiamo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento al Codice “...L’introduzione di nuovi strumenti e servizi digitali richiederà non solo una revisione dei processi interni e dei procedimenti amministrativi adottati, con ricadute innovative a livello organizzativo ma anche l’attenuazione dell’approccio emotivo che spesso si registra rispetto all’utilizzo di strumentazioni informatiche nella pubblica amministrazione, soprattutto dall’interno delle stesse e che, invero, l’esperienza della pandemia da Covid-19 ha in parte aiutato a superare”.
Vanna Monducci affronta il tema della sperimentazione 4+2: l’avvio di una riforma dell’istruzione tecnico professionale in Italia. Lo scopo dichiarato della riforma, il cui disegno di legge sta attualmente seguendo il suo iter parlamentare, e che dovrebbe prendere il via ufficiale nell’anno scolastico 2024/25, è quello di potenziare le competenze dei nostri studenti con un percorso di almeno 6 anni (fermo restando la possibilità di uscire dal sistema formativo al conseguimento della maturità) per renderli più preparati ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro che cammina veloce ed è in costante evoluzione. L’autrice ripercorrere la regolazione normativa, ma entra anche negli aspetti tecnici della sperimentazione delineando peculiarità e modalità di accesso alla sperimentazione stessa.
Federica Marotta analizza una sentenza che tocca una tematica molto sentita nel mondo scolastico, nello specifico nell’ambito fin troppo spesso dimenticato del precariato della scuola: lo scorrimento delle graduatorie (G.P.S.) per le assegnazioni annuali (o fino al termine delle attività didattiche) mediante l’algoritmo ministeriale per la gestione automatica delle assegnazioni delle supplenze andando ad interpretare, attraverso la lettura delle motivazioni espresse dal Tribunale di Ivrea, sez. lav. nella sentenza pubblicata nel luglio 2023, l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, normativa di riferimento sul tema.
Stefano Callà intervista la prof. Elvira Micillo sull’Erasmus Plus, le sue finalità e la realizzazione presso il suo istituto. Dalla narrazione emerge la forte empatia che guida i docenti nell’attività e il coinvolgimento dei ragazzi in attività che rispondono non solo alle loro esigenze formative, ma anche ai loro interessi.
Giuliana Costantini recensisce tre libri molto diversi, per genere, tra di loro. Il primo libro di Merlin Sheldrake L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi Marsilio, 2023, apre ad un modo sconosciuto, un approfondimento davvero singolare sullo strato della vita sottoterra abitata dai funghi che potrebbe coinvolgere l’interesse di alunni e studenti. Il secondo libro, di Rita Nardi, Il narratore di storie, Garzanti, 2023, è una storia centrata su due adolescenti che si evolvono in una storia nata, prima, su una solidarietà impensata per chi è meno fortunato di loro e poi via via un sentimento che sembrano dover reprimere perché cugini. Il terzo libro di Fabrizio Benedetti e Luca Morici, Viaggio al centro del cervello, Carocci, 2023 ruota intorno alla grandezza e profondità del nostro del cervello, organo fortemente in grado di afferrare il mondo esterno e ad una velocità tale che ci permette di agire. Personaggio centrale è il dott. Ben, ovvero uno neuropsichiatra che racconta in prima persona alcuni dei casi clinici tra i più strani ed affascinanti, incontrati nello svolgimento della sua professione. Anche questo libro dovrebbe essere offerto alla curiosità dei ragazzi.
Vincenzo Palermo recensisce tre opere cinematografiche, molto diverse tra di loro, ma caratterizzate dall’interesse che il nostro critico riesce a descrivere e che riportiamo.
Il primo film, Indiana Jones e il quadrante del destino unisce l’azione rocambolesca tipica degli action movies anni Cinquanta alla riflessione sull’importanza della storia, in un contesto sociale in cui l’eroe munito di frusta, pur pervaso da malinconia senile, riesce ad autodeterminarsi in un mondo che non sente più suo.
Il secondo film, C’è ancora domani è un’opera pedagogica ma non didascalica, appassionata ma per nulla scontata, nonostante rispolveri stilemi neorealisti e una messa in scena che recupera vecchie memorie cinefile per attualizzarle (e per certi versi decontestualizzarle) in un’epoca storica di grande disaffezione verso la politica.
Il terzo film, Marcel - the Shell tratta temi delicati come la paura della morte, l’accettazione di sé, l’allontanamento dalla comunità sociale di riferimento, la trasmissione della cultura attraverso le generazioni, la diffusione delle informazioni nella società tecnocratica. X