Consenso informato? Un consenso con scarso consenso… ma è Legge!
Editoriale a cura di Vittorio Venuti
Infine, in chiusura d’anno scolastico, il 4 giugno, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, il Senato ha approvata la legge che regolamenta l’insegnamento dei temi legati all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’introduzione del consenso informato scritto e obbligatorio dei genitori o degli studenti se maggiorenni, da acquisire prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività, che rimangono vietati per le scuole dell’infanzia e primaria.
Nell’immediato, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso in questo modo la sua soddisfazione:
“Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni. In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri.
“Approfitto anche per chiarire alcuni aspetti che sono stati strumentalizzati. Non è vero che con questa legge non si potrà fare educazione affettiva: il governo per la prima volta ha reso stabilmente obbligatoria in tutti i gradi di scuola l'educazione al rispetto, alle relazioni e alla empatia.
“Non è vero che non si farà l'educazione sessuale in senso biologico: continuerà a farsi nei programmi di scienze in tutti i gradi di scuola. Per la prima volta introduciamo nei programmi delle medie l’educazione alla prevenzione dei rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili. Nelle vecchie Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo non era prevista. Sarà introdotta anche nei programmi di scienze per le superiori.
“Con questa legge proteggiamo la crescita dei più giovani e favoriamo una loro maturazione equilibrata. Ringrazio la maggioranza parlamentare per il grande lavoro fatto a sostegno di una riforma storica”.
In sintesi: Il consenso informato azzoppa l’educazione sessuo-affettiva. Quale scopo avrebbe, altrimenti, se non quello di sottrarre la partecipazione dei propri figli al progetto, più che non di favorirla? Ma non è neanche questo il problema. Il problema è che alla materia, di cui non si sa ancora nulla di come sarà articolata, si è malevolmente associato il sospetto che i docenti, evidentemente poco dotati di buon senso, potessero essere inclini a scandalizzare i propri allievi, sulla linea del sospetto ponendo anche i genitori. Una faccenda semplice che si è malamente ingarbugliata favorendo l’insorgere di possibili difficoltà organizzative.
La legge appena varata non è stata bene accolta. Critiche pervengono da molte parti.
Una legge che avvilisce – sostiene in un post la notissima psicologa e psicoterapeuta, ordinario di psicologia alla “Sapienza” di Roma, Anna Oliverio Ferraris:
“La notizia è avvilente per vari motivi: 1° la evidente mancanza di fiducia del ministero nei confronti degli operatori specializzati; 2° l'infantilizzazione dei ragazzi che devono dipendere dal consenso dei loro genitori per partecipare a un corso in cui si affrontano temi importanti per la loro crescita e formazione; 3° l'enorme divario con il resto dell'Europa dove l'educazione affettivo sessuale si fa in quasi tutti i paesi, spesso a partire dall'infanzia; 4° la mancanza di conoscenza dei bambini, di quello che capiscono e che sentono; 5° il rischio di creare separazioni e discriminazioni tra ragazzi e ragazze di diversa etnia e le loro famiglie”. E non si può tacere della lettera-appello firmata immediatamente da un centinaio tra artisti, cantanti, donne e uomini dello spettacolo, contro una Legge che “cancella e limita in modo quasi totale l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane. Ieri abbiamo assistito all’ennesimo passo indietro del nostro Paese su uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza di genere: l’educazione sessuo-affettiva. In Europa, l’Italia resta tra i pochi Paesi a non prevedere un percorso strutturato in questo ambito”.
In aggiunta, se non dovesse bastare, per quanti pensano che sia meglio lasciar fuori dall’educazione sessuale e affettiva i bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria, citiamo la famosa psicoanalista francese FranÇoise Dolto (1991):
“Si parla di sessualità come se questa non esistesse se non nel preciso momento in cui si desidera flirtare e fare l’amore. A dire il vero, la sessualità ha inizio con la vita stessa. I neonati provano emozioni sessuali e tutta la nostra infanzia è scandita dalle diverse tappe dell’evoluzione della nostra sessualità. A ognuna di queste l’eccitazione sessuale si manifesta sotto forme molto diverse, ma si tratta sempre del medesimo desiderio che, quando si cresce, ci attira verso l’altro, verso coloro con i quali si esplorerà il mondo, al tempo stesso familiare e misterioso, del piacere sessuale condiviso”. Non aggiungiamo altro; è indubbio, però, che la situazione appare, adesso, fortemente complicata. Gli articoli di questo numero:
Rocco Callà propone “Le direttive del Dirigente al Direttore S GA per l’organizzazione dei servizi cui è preposto”; un adempimento propedeutico e necessario per l’organizzazione del lavoro e la predisposizione del piano delle attività del personale ATA. Al Dirigente, infatti compete organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa.
Anna Armone tratta de “Il codice interno per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo”, che un preciso riferimento nell’art. 4, comma 3 della legge n. 71/2017, che prevede l’adozione del codice probabilmente intendendo la sistematizzazione del complesso di regole relative al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Un documento autoprodotto, quindi, utile anche ai fini della stesura del PTOF, sulle attività di educazione digitale e sul contrasto e la prevenzione di fenomeni di rischio online, tarato sulle esigenze dell’istituto stesso.
Marta Brentan ci ricorda “Il passaggio delle consegne tra dirigenti scolastici”, adempimento che, se anche non obbligatorio, non previsto e non sanzionato da alcuna norma, è pur sempre estremamente opportuno e necessario. Il passaggio di gestione si definisce come atto di trasparenza e correttezza amministrativa verso il Dirigente subentrante.
Stefano Callà ci coinvolge nel “Rimprovero verbale per le infrazioni di minore gravità previo procedimento disciplinare”, richiamando le innovazioni introdotte con il dlgs. maggio 2017, n. 75, che riconosce ai dirigenti scolastici il potere di irrogare oltre al “rimprovero verbale” anche il rimprovero scritto (censura), la multa di importo variabile fino a un massimo di 4 ore di retribuzione, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.
Antonietta Di Martino richiama la “Trasparenza salariale: la direttiva europea 2023/970 e le implicazioni per la parità di genere”, una delle più significative innovazioni introdotte negli ultimi anni dal legislatore europeo. L’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, costituisce uno degli obiettivi centrali della direttiva ma la nuova norma promuove anche una più ampia cultura organizzativa fondata sull’equità.
Giacomo Mondelli propone le sue interessanti “Riflessioni sulle matrici teoriche delle nuove Indicazioni, a partire dall’attivismo pedagogico”; finestre di approfondimento su alcune delle matrici teoriche delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria/2026, in particolare provando a ragionare sull’attivismo pedagogico e sulla “personalizzazione formativa”.
Michela Lella propone l’interrogativo: “È un tempo propizio per l’educazione?”, vista la crescente preoccupazione di fronte a episodi di violenza giovanile che si replicano con estrema continuità e faciloneria, che sollecita una presa di coscienza e un’attenzione speciale verso la pratica educativa durante questo nostro tempo di crisi valoriale. La nostra epoca globalizzata, planetaria, interculturale, complessa, sembra abitata da individui sempre in crisi, persone alla ricerca spasmodica della felicità a tutti i costi, soggetti che si identificano con le regole dettate dal mercato.
Francesco G. Nuzzaci espone “Il diritto di accesso sugli esposti e il divieto di automatismi sanzionatori” traendo spunto da una nota del MIM, n. 1064 del 20/02/2026, resa pubblica da un’Associazione sindacale rappresentativa nell’area Istruzione e Ricerca. Variamente articolata, la trattazione evidenzia molti punti cruciali dell’argomento trattato.
Rocco Callà si sofferma su “Come considerare le assenze dei docenti alle riunioni collegiali”. Si ricorda che il docente che risulta assente alle riunioni collegiali è tenuto a giustificare l'assenza. Tale affermazione trova fondamento nella natura obbligatoria delle attività collegiali, espressamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla normativa primaria. La Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza che gli obblighi di lavoro del personale docente «non si esauriscono nell'attività di insegnamento, bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima», confermando il carattere doveroso della partecipazione collegiale.
Vittorio Venuti propone la constatazione che si è fatta “Sempre più precaria la sostenibilità emotiva degli insegnanti”, anche in ragione del fatto che,negli anni, si è registrato una sorta di assedio della scuola, con proposte formali o sostanziali che sembravano precipitare dall’alto, sempre sfiorando le urgenze della scuola e, piuttosto, preferendo glissare sui veri problemi che, invece, chiedevano e continuano a chiedere attenzione, riscontro, focalizzazione, coinvolgimento e risposte. Insegnare è faticoso, sempre più faticoso e poco o nulla gratificante. La maleducazione a scuola occupa troppi banchi.
Tullio Faia, per I casi della scuola, presenta il problema: “Due docenti di sostegno nella stessa classe su due allievi diversi: come deve essere espressa la valutazione?”. Ormai è diffusa la situazione di classi con più alunni con disabilità nella stessa classe. Va da sé che, in sede di Consiglio di Classe, la valutazione debba essere espressa autonomamente da ciascun docente. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
Stefano Callà nella rubrica la scuola nella giurisprudenza tratta del "Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile" una fattispecie di abuso del diritto. La Corte di Cassazione Sez. Lav., con l'ordinanza del 11 marzo 2026 n. 5447, ha affermato che in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, l'assenza dal lavoro deve essere funzionalmente collegata a un'assistenza effettiva, continuativa e globale al familiare disabile; la totale mancanza di tale nesso integra abuso del diritto e può giustificare il licenziamento. Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo.
Valentino Donà, per Sportello Sicurezza, riflette su “L’affidamento all’RSPP della redazione del DVR esonera il datore di lavoro dall’obbligo di individuare i rischi”. Oltre ad avere l’obbligo indelegabile di valutare i rischi lavorativi e redigere il relativo documento, il datore di lavoro è tenuto anche alla verifica sull’attività dell’RSPP per tutto ciò che rientra nelle sue competenze datoriali, pur non specialistiche, legate alla conoscenza dell’organizzazione aziendale e dei processi lavorativi, all’esperienza, a competenze tecniche diffuse e alla formazione che ha ricevuto.